Un chirurgo plastico si è opposto a degli avvisi di accertamento che negavano l'esenzione IVA per i suoi interventi. Dopo un lungo contenzioso, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia Fiscale, confermando che l'onere di provare la finalità terapeutica, e non meramente estetica, per ottenere l'esenzione IVA chirurgia plastica spetta al professionista. In questo caso, il medico ha fornito prove sufficienti, come le cartelle mediche, per dimostrare la natura sanitaria delle prestazioni, vincendo la causa.
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