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Art. 571 Codice di Procedura Penale — Sezione Sez. F Penale

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Ricorso per cassazione personale: la difesa fai-da-te costa cara
Un cittadino condannato in sede di appello ha proposto direttamente e di propria iniziativa il ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Il ricorrente ha sottoscritto l'atto in prima persona senza affidarne la redazione e la firma a un difensore abilitato. I giudici di legittimità hanno rilevato che la legge vieta espressamente il ricorso per cassazione personale. A partire dalle riforme normative del 2017, ogni atto di impugnazione dinanzi al massimo organo giudiziario richiede obbligatoriamente la firma di un avvocato iscritto nell'albo speciale. La Corte ha pertanto dichiarato l'atto inammissibile e ha condannato l'interessato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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