Il Tribunale di Pistoia condannava L'Imputato alla pena di duecento euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone. Il Difensore dell'imputato proponeva appello, successivamente riqualificato come ricorso per cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di patrocinio in Cassazione. L'atto era stato firmato esclusivamente dal difensore, il quale non risultava iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione, né l'atto era stato sottoscritto personalmente dall'imputato. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto il ricorso senza esaminarlo nel merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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