Un cittadino si oppone alla formazione dell'albo dei giudici popolari, ma il suo reclamo viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione. L'uomo presenta allora un ricorso straordinario alla Cassazione, sostenendo che la condanna sia ingiusta e basata su un errore. La Corte Suprema, però, rigetta anche questo secondo tentativo. I giudici chiariscono che il ricorso straordinario serve solo a correggere errori materiali e non presunti errori di valutazione giuridica. Viene così confermata la condanna alle spese per ricorso inammissibile, con l'aggiunta di un'ulteriore sanzione di 3.000 euro. Il cittadino perde la causa e subisce una doppia condanna economica.
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