Il Ricorrente ha proposto personalmente un ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che aveva sostituito il ricovero in una struttura psichiatrica giudiziaria con la misura della libertà vigilata in comunità. La firma del Ricorrente era stata autenticata da un avvocato, ma l'atto non era stato redatto né sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Secondo la legge, infatti, la parte non può presentare personalmente il ricorso per cassazione, dovendo questo essere necessariamente firmato da un avvocato cassazionista. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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