La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da una Donna, condannata per furto aggravato. La Donna aveva impugnato la sentenza di appello, lamentando la mancata applicazione di attenuanti e sollevando una questione di legittimità costituzionale contro le norme che impediscono il **ricorso in Cassazione personale**. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato, come previsto dagli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. Ha inoltre respinto l'eccezione di incostituzionalità, affermando che la richiesta di rappresentanza tecnica per il giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità legislativa e non viola il diritto di difesa. Di conseguenza, la Donna è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di 4.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
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