Una beneficiaria di una polizza vita, indicata genericamente insieme agli altri 'eredi legittimi', si oppone alla divisione dell'indennizzo in parti uguali. L'assicurazione aveva infatti liquidato una quota identica a lei (sorella della defunta) e ai discendenti del fratello premorto. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso. Ha stabilito che, in caso di premorienza di un beneficiario, la sua quota non va divisa tra i superstiti, ma si trasmette ai suoi eredi 'iure hereditatis' (per diritto ereditario). Di conseguenza, alla sorella spetta il 50% dell'indennizzo della polizza vita eredi legittimi, mentre l'altro 50% va diviso tra i discendenti del fratello.
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