La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9054/2024, ha stabilito un importante principio in materia di accertamento fiscale. Il caso riguardava una società e un suo socio che avevano impugnato avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA. La Corte ha chiarito che il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto in caso di reati fiscali, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali. La sentenza ha inoltre affrontato la legittimità dell'accertamento induttivo e l'ammissibilità delle censure relative alle sanzioni in appello.
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