A seguito di un contenzioso su accise non pagate per un furto di alcol, l'Amministrazione Finanziaria ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello favorevole a una società agricola. Tuttavia, ha omesso di notificare il ricorso alla compagnia assicurativa, parte del primo grado di giudizio. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha sospeso il giudizio e ordinato l'integrazione del contraddittorio, concedendo 60 giorni per notificare l'atto alla parte mancante, in applicazione dell'art. 331 c.p.c.
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