La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7826/2024, ha stabilito che una società fallita ha diritto al rimborso del credito IVA, equiparando la dichiarazione di fallimento alla cessazione definitiva dell'attività. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, sostenendo che l'impresa potesse ancora compiere operazioni imponibili, ma la Corte ha respinto il ricorso, confermando che il diritto al rimborso credito IVA fallimento sorge con la procedura concorsuale, assimilando le imprese fallite a quelle cessate.
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