Un gestore di un'attività commerciale, condannato per tentata estorsione verso i suoi dipendenti, aveva raggiunto un accordo sulla pena in appello. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il reato fosse già prescritto prima della sentenza d'appello. Le Sezioni Unite hanno chiarito un importante principio: l'accordo sulla pena non implica una rinuncia alla prescrizione. Il giudice ha sempre il dovere di dichiarare l'estinzione del reato se i termini sono scaduti. Di conseguenza, la Corte ha annullato la condanna. La sentenza stabilisce un punto fermo sul rapporto tra prescrizione e concordato in appello, affermando la prevalenza della prima.
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