Un uomo ha subito una condanna per tentato furto con strappo, con l'aggravante della recidiva, a un anno e due mesi di reclusione e quattrocento euro di multa. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la commisurazione della pena stabilita dai giudici di merito. La difesa lamentava una violazione dei criteri di quantificazione della sanzione e una presunta motivazione apparente sul discostamento dai minimi edittali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. I giudici hanno ritenuto pienamente motivata la gravità del fatto e l'elevata pericolosità del reo, desunte dai precedenti penali, dal mancato rispetto dell'obbligo di firma e dal successivo arresto in flagranza per un'altra rapina.
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