L'Imputata ha aggredito fisicamente la vittima per sottrarle il portafogli, provocandole lesioni. Durante la fuga, inseguita da un passante, ha lasciato cadere la refurtiva, subito recuperata dalla persona offesa. La difesa ha chiesto di riqualificare il fatto in furto con strappo o tentativo, ipotizzando la desistenza volontaria e contestando il calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'uso della violenza fisica sulla persona integra la rapina consumata. L'abbandono del portafogli per seminare l'inseguitore non configura l'ipotesi di rapina aggravata e desistenza volontaria, poiché il reato si era già perfezionato. La valutazione sulle pene e sulle attenuanti rientra nella discrezionalità dei giudici di merito. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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