La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41411/2024, ha rigettato il ricorso di un'imputata, confermando l'inammissibilità del suo appello. Il motivo risiede nella mancata contestuale elezione di domicilio al momento del deposito dell'impugnazione, come previsto dall'art. 581, comma 1ter, cod.proc.pen. (introdotto dalla Riforma Cartabia). La Corte ha chiarito che la successiva abrogazione della norma non ha effetto retroattivo sui procedimenti in cui l'appello era già stato presentato, in applicazione del principio 'tempus regit actum'.
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