Un imputato, condannato per spaccio con patteggiamento, ricorre in Cassazione lamentando l'omessa restituzione del proprio cellulare, equiparandola a una confisca non motivata. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile. La motivazione principale è che la sentenza di primo grado non aveva mai disposto la confisca del telefono, ma solo quella dello stupefacente. Pertanto, l'imputato si lamentava di un provvedimento inesistente. La Cassazione chiarisce che la strada corretta per ottenere il bene, in caso di silenzio del giudice, è rivolgersi al giudice dell'esecuzione.
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