In una procedura esecutiva immobiliare, un debitore ha eccepito la tardiva trascrizione del pignoramento, avvenuta dopo il deposito dell'istanza di vendita, chiedendo la chiusura del processo. Dopo il rigetto del Giudice dell'Esecuzione, il debitore ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. La Corte di Cassazione, intervenuta sul caso, ha stabilito che la tardiva o omessa trascrizione configura un'ipotesi di estinzione atipica del processo esecutivo. Tale vizio non può essere contestato con il reclamo, ma richiede esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Poiché il debitore ha utilizzato lo strumento sbagliato, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio le sentenze precedenti, dichiarando l'inammissibilità dell'azione originaria.
Continua »