La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Procuratore Generale contro una sentenza di proscioglimento per un reato estinto a seguito di remissione tacita di querela. Il procuratore sosteneva che, dopo la Riforma Cartabia, la mancata comparizione della persona offesa non fosse più sufficiente a integrare la remissione tacita. La Suprema Corte ha invece chiarito che la riforma ha solo aggiunto nuove ipotesi tipizzate, senza abrogare le forme di remissione tacita già esistenti, confermando che l'assenza del querelante, se debitamente avvertito delle conseguenze, equivale a una volontà di non persistere nella querela.
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