Un cittadino, condannato per falsità in atto pubblico del privato, ha contestato la legittimità del processo celebrato con citazione diretta, ritenendolo non applicabile. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante. Il reato di falsità in atto pubblico del privato (art. 482 c.p.) prevede una pena massima di quattro anni, rientrando così nei limiti per cui è consentito il rito più rapido della citazione diretta. Il richiamo a un reato più grave (art. 476 c.p.) serve solo a definire la pena ('quad poenam'), ma non modifica la natura del reato né le regole procedurali. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna confermata.
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