La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4059/2023, ha chiarito che un avviso di accertamento, se oggetto di notifica corretta, diventa definitivo e inoppugnabile se non contestato nei termini di legge. Di conseguenza, il contribuente non può più contestare il merito della pretesa tributaria al momento della ricezione della successiva cartella di pagamento. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la Commissione Tributaria Regionale aveva errato nel ritenere valida la notifica e, al contempo, ammettere l'impugnazione tardiva del contribuente.
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