Un funzionario pubblico ha ricevuto un licenziamento disciplinare senza preavviso dopo una condanna definitiva per tentata concussione. L'Azienda lo ha licenziato basandosi sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che prevede il licenziamento per reati contro la Pubblica Amministrazione. Il Lavoratore ha contestato il licenziamento, sostenendo che il CCNL si riferisse solo alla concussione "consumata" e non a quella "tentata", e ha sollevato questioni sulla tempistica del procedimento disciplinare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, stabilendo che, ai fini disciplinari, non esiste una differenza sostanziale tra concussione tentata e consumata, in quanto entrambe ledono gravemente il rapporto fiduciario. Ha anche confermato la correttezza dei tempi del procedimento disciplinare.
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