La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un indagato contro il sequestro preventivo di conti correnti, azioni e quote societarie fino a 261.000 euro, disposto per l'ipotizzata distrazione di fondi da una società fallita. L'indagato contestava il nesso tra le somme e i beni sequestrati, sostenendo che il denaro fosse stato convertito in lingotti d'oro. La Cassazione ha confermato il sequestro preventivo sulle somme di denaro, qualificato come confisca diretta data la fungibilità del denaro. Tuttavia, ha annullato il sequestro con rinvio per i beni diversi dal denaro (titoli, azioni e quote), poiché il giudice di merito non ha motivato con certezza la corrispondenza tra il profitto del reato e tali beni. L'indagato ottiene quindi una parziale vittoria.
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