La Corte di Cassazione ha stabilito che non viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice d'appello che, su impugnazione del solo imputato, condiziona la sospensione della pena al pagamento di una provvisionale. La Corte ha chiarito che modificare le modalità di un beneficio non equivale a revocarlo, azione quest'ultima esplicitamente vietata dalla legge. La modifica, infatti, risulta più vantaggiosa per l'imputato rispetto alla revoca totale del beneficio, che sarebbe potuta avvenire se concesso illegittimamente in primo grado.
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