La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24324/2024, ha stabilito che nel procedimento speciale del patteggiamento, l'obbligo per il giudice di avvisare le parti sulla possibilità di applicare pene sostitutive non sussiste. Tale obbligo, previsto dall'art. 545-bis c.p.p., è applicabile solo al giudizio ordinario. Nel patteggiamento, l'eventuale applicazione di pene sostitutive deve essere oggetto di un accordo preventivo tra imputato e Pubblico Ministero, non potendo essere una decisione unilaterale del giudice.
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