La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16013/2025, ha stabilito che per il furto di avifauna, la procedibilità d'ufficio non è automatica. L'aggravante della destinazione a pubblica utilità, che consentirebbe di procedere senza querela, deve essere esplicitamente contestata nel capo d'imputazione. La sola indicazione che la fauna è 'patrimonio indisponibile dello Stato' non è stata ritenuta sufficiente a tal fine, confermando la decisione di non luogo a procedere per mancanza di querela.
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