Una società richiede un assegno circolare non trasferibile a proprio nome. I fondi vengono pignorati da creditori presso la banca emittente. La Corte d'AppAppello stabilisce la legittimità del pignoramento dell'assegno circolare, in quanto la clausola di non trasferibilità e l'intestazione al richiedente stesso ne escludono la natura di titolo di credito circolante, rendendo i fondi pignorabili presso terzi.
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