La Corte di Cassazione ha stabilito che la condanna al pagamento delle spese legali in favore della parte civile, contenuta in una sentenza penale, gode della provvisoria esecutività. Il caso nasce dall'opposizione a un precetto notificato da un cittadino per ottenere il pagamento delle spese di difesa liquidate in sede penale. I giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che tale condanna non fosse immediatamente azionabile. La Suprema Corte ha invece chiarito che, trattandosi di una statuizione di natura civile, si applica il principio generale dell'art. 282 c.p.c., rendendo il credito esigibile anche prima del passaggio in giudicato della sentenza.
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