Un istituto di credito ha avviato un'azione legale per individuare gli eredi di una donna defunta, comproprietaria di un immobile ipotecato, al fine di pignorare l'intera proprietà. Il coniuge superstite, separato senza addebito, si era opposto alla decisione dei giudici di merito che lo avevano dichiarato unico erede puro e semplice per non aver redatto l'inventario dei beni ereditari entro i termini di legge, pur avendo la disponibilità della casa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del coniuge, stabilendo che il Diritto di abitazione del coniuge separato sussiste anche dopo la separazione, purché l'immobile non abbia perso il collegamento con la destinazione familiare. Di conseguenza, la disponibilità dell'alloggio non costituisce possesso di beni ereditari idoneo a far scattare l'accettazione automatica dell'eredità. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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