Un diportista dichiara l'abbandono dell'imbarcazione assicurata tramite PEC dopo il naufragio del proprio natante, chiedendo l'indennizzo totale. La compagnia assicuratrice rifiuta il pagamento, sostenendo l'invalidità della PEC tra privati e contestando il calcolo dei danni, depurato dei costi non coperti da polizza. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del proprietario. I giudici chiariscono che la PEC è pienamente valida per le comunicazioni tra privati ed equivale a una raccomandata. Inoltre, per stabilire se i danni superano la soglia dei tre quarti del valore del bene, necessaria per l'abbandono, occorre considerare il costo totale delle riparazioni effettive, comprese le parti escluse dalla polizza. La causa torna alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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