Il Condannato ha richiesto il beneficio della liberazione anticipata per diversi semestri detentivi. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta a causa di ulteriori reati di rilevante gravità commessi dall'interessato in epoche successive. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, evidenziando che i comportamenti criminosi successivi dimostrano il mancato reinserimento sociale del detenuto. La valutazione della condotta può estendersi in senso negativo anche ai semestri antecedenti, superando il criterio della rigida suddivisione semestrale. Di conseguenza, i nuovi illeciti annullano l'accesso allo sconto di pena e il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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