Un'impresa edile ha subito un accertamento fiscale per operazioni parzialmente inesistenti, basato su un'analisi delle rimanenze di magazzino. L'Agenzia delle Entrate ha utilizzato un accertamento induttivo, confrontando i dati contabili dell'impresa e rilevando vendite superiori alle quantità disponibili. Il contribuente ha contestato il metodo di calcolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo la legittimità dell'accertamento quando si fonda sui dati contabili forniti dallo stesso contribuente e ha ribadito che il giudice di merito è libero di valutare le prove, ritenendo inattendibili le ricostruzioni alternative del contribuente se basate su dati arbitrari.
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