Un avvocato, dopo aver assistito un cliente poi resosi irreperibile, ha ottenuto la liquidazione del proprio compenso a carico dello Stato. Il Tribunale, però, aveva erroneamente disposto la compensazione delle spese legali motivandola con la mancata costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha cassato tale decisione, stabilendo che la contumacia della parte soccombente non costituisce di per sé una grave ed eccezionale ragione per derogare al principio generale secondo cui chi perde la causa paga le spese.
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