Una società esercente attività di bar ha impugnato un avviso di accertamento per gli anni 2005 e 2006. Per il 2005, a fronte di una dichiarazione omessa, l'Agenzia delle Entrate aveva utilizzato il metodo di accertamento induttivo; per il 2006, il metodo analitico-induttivo a causa di irregolarità contabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio. È stato ribadito che in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può basarsi anche su presunzioni 'supersemplici', come le medie di ricarico del settore, invertendo l'onere della prova a carico del contribuente.
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