La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, scaturito dall'interruzione anticipata di un campionato sportivo a causa della pandemia. Una società sportiva aveva ridotto il compenso di un atleta, il quale si era opposto. La Corte d'Appello aveva rideterminato il compenso dovuto, e la Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando sia il ricorso principale della società sia quello incidentale dell'atleta. La sentenza chiarisce i poteri del giudice nel riequilibrare le prestazioni contrattuali di fronte a eventi straordinari e imprevedibili, confermando che la risoluzione non ha effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite in contratti di durata.
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