La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1144/2025, chiarisce i limiti di efficacia di una sentenza penale assoluzione nel processo tributario. Viene stabilito che, ai sensi del nuovo art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, solo l'assoluzione decisa al termine di un dibattimento è vincolante. Un'assoluzione pronunciata dal GIP in fase di udienza preliminare, invece, non ha efficacia di giudicato e può essere valutata dal giudice tributario solo come elemento di prova. La Corte ha inoltre ribadito i principi sull'onere della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti.
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