Un'amministrazione comunale, a fronte di difficoltà finanziarie, ha ridotto unilateralmente l'orario di lavoro dei propri dipendenti, stipulando in un secondo momento un contratto di solidarietà. La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima la procedura, stabilendo che l'eccedenza di personale deve essere individuata in specifiche posizioni lavorative e non in un generico monte ore. Inoltre, ha chiarito che il contratto di solidarietà non può sanare retroattivamente l'illegittimità della precedente riduzione unilaterale, potendo disporre solo per il futuro. La sentenza del giudice d'appello è stata quindi annullata con rinvio.
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