La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2315/2024, ha stabilito la legittimità della tassazione di un atto enunciato, come un contratto di fornitura, all'interno di un decreto ingiuntivo. La Corte ha rigettato il ricorso di una società, chiarendo che l'enunciazione in un atto giudiziario rende imponibile anche l'atto sottostante non registrato, senza violare il principio di alternatività IVA/registro e senza che sia necessario allegare il contratto stesso all'avviso di liquidazione.
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