La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10560/2024, ha definito le responsabilità in un contratto di noleggio a caldo di una betonpompa. A seguito di un incendio e successivi danni, la Corte ha stabilito che la responsabilità per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i rischi operativi, ricadono sul fornitore che mette a disposizione anche l'operatore, a meno che il contratto non preveda diversamente. Il caso riguardava la richiesta di risarcimento danni da parte della società fornitrice contro l'utilizzatrice, richiesta respinta in quanto la gestione del mezzo non era mai passata effettivamente a quest'ultima.
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