Una società facente parte di un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) agiva in giudizio contro la società mandataria per ottenere il pagamento del corrispettivo basato su un ribasso d'asta inferiore a quello da lei originariamente proposto. L'ATI si era aggiudicata un appalto pubblico con un ribasso medio complessivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società mandataria, confermando le decisioni dei giudici di merito. È stato stabilito che, in assenza di una prova certa e scritta di un accordo interno sulla ripartizione dei compensi basata sui singoli ribassi, l'unico dato valido è il ribasso unitario offerto alla stazione appaltante. Gli accordi interni non possono prevalere sull'impegno collettivo assunto pubblicamente.
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