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Art. 54 CCNL Poste Italiane

6 provvedimenti

Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo: Negligenza non basta
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato da un'Azienda alla sua Lavoratrice, direttrice di un ufficio. L'Azienda aveva contestato gravi irregolarità nella gestione dei fondi. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto la condotta della Lavoratrice negligente ma non sufficientemente grave da giustificare il licenziamento. Hanno considerato l'assenza di danno economico per l'Azienda, nessun vantaggio personale per la Lavoratrice, la sua lunga carriera senza precedenti disciplinari e la collaborazione nelle indagini. La sentenza ha quindi respinto il ricorso dell'Azienda, ordinando la reintegrazione della Lavoratrice e il pagamento di un'indennità.
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Licenziamento per giusta causa: furto lieve ma addio al posto
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente postale sorpreso a sottrarre e distruggere corrispondenza e portafogli dalle cassette delle lettere. Il lavoratore si era difeso sostenendo il valore esiguo dei beni sottratti e invocando una sanzione conservativa più lieve prevista dal contratto collettivo. I giudici hanno invece stabilito che la reiterazione dei furti, la violazione delle procedure interne e la natura del servizio pubblico svolto dall'azienda rompono definitivamente il vincolo fiduciario. Il valore economico dei beni sottratti passa in secondo piano di fronte alla gravità del comportamento e alla violazione dei doveri fondamentali di diligenza e fedeltà. Il ricorso del lavoratore è stato rigettato con condanna alle spese.
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Accesso dati cliente con software ‘fantasma’: sì al licenziamento
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un direttore di un ufficio postale. Il lavoratore aveva interrogato il profilo di un cliente utilizzando un applicativo informatico non standard, che non tracciava le operazioni, senza autorizzazione e per motivi estranei al servizio. Secondo i giudici, questa condotta rappresenta una gravissima violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia con l'azienda. La Corte ha stabilito che la gravità del fatto sussiste a prescindere dalla produzione di un danno effettivo, poiché il comportamento del dipendente ha creato un potenziale pregiudizio per l'azienda e per la privacy del cliente, giustificando pienamente il licenziamento per giusta causa.
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Pausa col furgone aziendale? È licenziamento per giusta causa
Un dipendente di un'azienda di recapito è stato licenziato per aver utilizzato il furgone aziendale per scopi personali, interrompendo ripetutamente il servizio per intrattenersi con una collega. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, ritenendolo sproporzionato. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa. I giudici hanno stabilito che la condotta, per la sua gravità e intenzionalità, ha rotto in modo irreparabile il vincolo di fiducia con l'azienda, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. L'uso improprio dei beni aziendali e l'interruzione di un pubblico servizio sono stati ritenuti elementi decisivi.
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Posta gettata: ok al licenziamento disciplinare del postino
Un'azienda di servizi postali ha inflitto un licenziamento disciplinare a un suo dipendente, un addetto al recapito. Il motivo era il ritrovamento di 12 avvisi di giacenza (CAD) abbandonati vicino a un cassonetto dei rifiuti. Dai sistemi informatici aziendali, quegli stessi avvisi risultavano regolarmente consegnati. La Corte di Cassazione ha confermato la validità del licenziamento. I giudici hanno stabilito che la falsa attestazione della consegna, unita al successivo ritrovamento della corrispondenza, costituiva una prova sufficiente (basata su presunzioni gravi, precise e concordanti) della colpa del lavoratore. Questo comportamento ha irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia, rendendo legittimo il licenziamento disciplinare. Il ricorso del lavoratore è stato quindi respinto.
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Licenziamento per attività in concorrenza: non basta il contrasto
Un dipendente di un'azienda di servizi postali, coinvolto anche nell'impresa edile della figlia che eseguiva lavori per la stessa azienda, viene licenziato. L'accusa è di aver svolto attività esterna in conflitto di interessi. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento, stabilendo un principio chiave sul licenziamento per attività in concorrenza. Secondo i giudici, per essere illegittima, l'attività deve essere contemporaneamente 'in concorrenza' e 'in contrasto' con gli interessi aziendali. Poiché un'impresa edile non è in concorrenza con un servizio postale, mancava uno dei due requisiti fondamentali. Il lavoratore ha quindi vinto la causa, ottenendo la reintegra nel posto di lavoro.
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