Un dipendente di un'azienda di servizi postali, coinvolto anche nell'impresa edile della figlia che eseguiva lavori per la stessa azienda, viene licenziato. L'accusa è di aver svolto attività esterna in conflitto di interessi. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento, stabilendo un principio chiave sul licenziamento per attività in concorrenza. Secondo i giudici, per essere illegittima, l'attività deve essere contemporaneamente 'in concorrenza' e 'in contrasto' con gli interessi aziendali. Poiché un'impresa edile non è in concorrenza con un servizio postale, mancava uno dei due requisiti fondamentali. Il lavoratore ha quindi vinto la causa, ottenendo la reintegra nel posto di lavoro.
Continua »