Un gestore finanziario è stato sanzionato dalla CONSOB per abuso di informazioni privilegiate. Aveva acquistato un gran numero di azioni di una società poco prima dell'annuncio di una scalata, realizzando un ingente profitto. L'informazione era giunta a lui tramite una catena di persone, a partire da un insider primario. La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione, stabilendo un principio chiave sulla **prova presuntiva nell'insider trading**: è legittimo basare la condanna su una serie di indizi gravi, precisi e concordanti (come la tempistica delle operazioni e i rapporti tra le persone coinvolte), anche quando manca la prova diretta del passaggio di informazioni. La Corte ha chiarito che anche una catena di presunzioni è ammissibile se ogni passaggio logico è solido e ben motivato.
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