La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27688/2024, annulla una condanna per bancarotta fraudolenta documentale, chiarendo un punto fondamentale: in caso di totale omissione della tenuta delle scritture contabili, non basta il dolo generico. Per la configurabilità del reato è necessaria la prova del dolo specifico, ossia l'intenzione mirata di arrecare pregiudizio ai creditori o di ottenere un profitto illecito. La Corte distingue nettamente questa fattispecie da quella di irregolare tenuta dei libri contabili, per la quale è sufficiente il dolo generico.
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