Un motociclista subisce lesioni in un incidente stradale. L'auto coinvolta si allontana senza prestare soccorso, configurando il reato di omissione di soccorso. Il Ricorrente, identificato come conducente tramite gravi indizi (disponibilità dell'auto, rifiuto test alcolemico, dichiarazioni contraddittorie), nega di essere alla guida. La Corte d'Appello conferma la sua responsabilità. La Cassazione, rigettando il ricorso, ha stabilito che il quadro indiziario era sufficiente e logicamente motivato per attribuire la guida e la conseguente omissione di soccorso al Ricorrente.
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