Una donna viene condannata per furto in abitazione sulla base di un riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, poi divenuta irreperibile. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, confermando che il riconoscimento fotografico, sebbene atipico, è una prova pienamente utilizzabile. La sentenza ribadisce che una condanna può fondarsi su dichiarazioni predibattimentali, anche in assenza di contraddittorio, purché il giudice ne valuti rigorosamente l'attendibilità attraverso adeguate garanzie procedurali.
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