Un Consorzio contestava una cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate. La CTP aveva accolto il ricorso del Consorzio, ritenendo la notifica non valida e assorbendo le altre questioni. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva rigettato, sostenendo che l'Agenzia non avesse riproposto specificamente le questioni assorbite, rinunciandovi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che l'onere di riproporre le questioni assorbite, ai sensi dell'Art. 56 D.Lgs. 546/92, spetta alla parte che le aveva sollevate e che non ha vinto su quelle questioni, non alla parte che ha vinto in primo grado su un punto specifico. La sentenza è stata cassata e rinviata alla CTR per un nuovo esame degli oneri di riproposizione in appello.
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