La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32322/2024, ha stabilito che nel processo tributario, l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza che accerta la prescrizione di un debito è valido anche se non notificato all'agente della riscossione, parte del primo grado. La Corte ha chiarito la nozione di litisconsorzio nel processo tributario, distinguendo tra cause scindibili e inscindibili. La controversia sull'esistenza del debito tributario è una causa scindibile che riguarda solo l'ente impositore e il contribuente, rendendo l'agente di riscossione estraneo al rapporto sostanziale e non un litisconsorte necessario in appello.
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