Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a un tributo locale, citando in giudizio sia il Comune titolare del credito sia la società concessionaria della riscossione. In appello, tuttavia, il Comune non veniva citato. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in virtù del principio del litisconsorzio processuale, tutte le parti del giudizio di primo grado devono necessariamente partecipare anche alla fase di appello. L'omissione non rende l'appello inammissibile, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio. Non avendolo fatto, la sentenza di secondo grado è stata dichiarata nulla e il caso è stato rinviato per un nuovo giudizio.
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