Un contribuente impugna un avviso di accertamento IMU e TASI. In appello, omette di notificare l'atto al Comune, che era parte del primo grado di giudizio. La Corte di Giustizia Tributaria dichiara l'appello inammissibile. La Cassazione ribalta questa decisione, affermando un principio fondamentale: il **litisconsorzio necessario processuale**. Secondo la Corte, l'appello deve essere notificato a tutte le parti del primo grado, anche se assenti (contumaci). L'omessa notifica non causa inammissibilità, ma la nullità della sentenza, che deve essere annullata con rinvio al giudice per sanare il difetto e celebrare un nuovo processo. Il contribuente vince il ricorso.
Continua »