Un'azienda creditrice chiede l'apertura della liquidazione giudiziale per un'altra società. La cancelleria del Tribunale tenta la notifica via PEC, ma l'invio fallisce. Procede quindi con il deposito dell'atto presso la casa comunale. L'azienda debitrice sostiene che la sua PEC era funzionante e che la notifica era nulla. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione precedente, stabilisce un principio chiave: la validità della notifica liquidazione giudiziale in Comune, dopo un tentativo fallito via PEC, è legittima. Spetta al debitore, e non al creditore, dimostrare con prove concrete che il proprio domicilio digitale era perfettamente attivo e funzionante al momento esatto del tentativo di notifica da parte della cancelleria.
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