Alcuni eredi impugnavano due compravendite immobiliari concluse tra il de cuius e il nipote, sostenendo che fossero donazioni dissimulate lesive della quota di legittima. Il padre del nipote rinunciava all'eredità, ma il giudice assegnava un termine al figlio per decidere se accettare la quota per rappresentazione. Nelle more del termine, il padre compiva formalmente la revoca della rinuncia all'eredità mediante atto notarile. I giudici di merito rigettavano le difese del nipote e negavano efficacia alla revoca, ritenendo la quota già accresciuta ai coeredi. La Corte di Cassazione accoglie i ricorsi del nipote e del padre: la rappresentazione prevale sull'accrescimento e impedisce il passaggio automatico della quota ai coeredi, rendendo valida la revoca della rinuncia finché il discendente non accetta o non scade il termine giudiziale.
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