Una società in amministrazione straordinaria ha impugnato una cartella di pagamento per IVA, sanzioni e compensi di riscossione. La Corte di Cassazione ha stabilito che le sanzioni in amministrazione straordinaria non sono dovute se il termine di pagamento del tributo scade dopo l'apertura della procedura concorsuale. In questo caso, infatti, l'imprenditore non è ancora inadempiente prima del decreto e, successivamente, le regole del concorso gli vietano di pagare, escludendo così la colpevolezza. Al contrario, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agente della riscossione sui compensi e sulle spese di esecuzione: la cartella di pagamento è legittima e la valutazione sulla debenza di tali oneri accessori spetta esclusivamente al giudice delegato della procedura concorsuale e non al giudice tributario.
Continua »